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NOVITA’ per il contratto a termine
Con la legge n. 247 del 24 dicembre 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2007) ed entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2008, sono state apportate alcune modifiche al contratto di lavoro a temine o altrimenti detto “a tempo determinato”. La legge, costituita di un solo articolo ma, di ben 94 commi, tratta del contratto a termine ai commi nn. 39, 40, 41, 42, 43 e può essere utilmente letta al seguente indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=38634 .

La novità principale riguarda il rinnovo del contratto a termine, situazione da tener ben distinta dalla proroga. Mentre infatti il contratto a termine può essere prorogato una sola volta, lo stesso contratto può essere rinnovato, seppure con intervalli minimi fra l’uno e l’altro, ripetutamente. Ma, ecco la novità, quando la successione di contratti a termine che riguardino mansioni equivalenti, fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, superi i 36 mesi, comprensivi di proroga e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione fra contratti, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Con riferimento alla disciplina cosiddetta transitoria, il comma n. 43 dispone che i contratti a tempo determinato in corso al momento di entrata in vigore della legge (01.01.2008) continuano fino al termine previsto dal contratto senza essere vincolati al periodo massimo di 36 mesi. Quando tuttavia si intenda prorogare ovvero rinnovare un contratto a termine in corso, si dovrà fare attenzione a non superare la soglia massima, ma ciò non da subito, ma dal 1 aprile 2009.

La stessa legge infine prevede una deroga alla durata massima dei 36 mesi. Le parti potranno infatti stipulare un altro contratto a tempo determinato che porti il rapporto a superare la soglia dei 36 mesi, ma questa volta presso la Direzione provinciale del Lavoro e con l’assistenza di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con l’occasione diamo conto, sempre in tema di contratto a termine, di una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione la n. 24708 del 28 novembre 2007 che ha chiarito un aspetto sul quale vi erano interpretazioni contrastanti.
Nell’ipotesi di scadenza di un termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro e di comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, al dipendente che cessa l’esecuzione della prestazione lavorativa, non spetta la retribuzione finché non provvede ad offrire la prestazione stessa al datore di lavoro. E’ dunque onere del lavoratore allontanato dal posto di lavoro per scadenza di un contratto a termine, che ritenga il termine apposto al contratto stesso illegittimo, offrire, con qualsiasi forma, al datore di lavoro di continuare la proprio prestazione lavorativa. In mancanza infatti, il lavoratore, anche se vedrà accertata giudizialmente l’effettiva illegittimità del termine, non potrà chiedere né le retribuzioni perdute, né il risarcimento del danno.




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