NOVITA’ per il contratto part-time |
Con la legge n. 247 del 24 dicembre 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2007) ed entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2008, sono state apportate alcune modifiche al contratto di lavoro a tempo parziale o altrimenti detto “part-time”. La legge, costituita di un solo articolo, tratta del contratto a tempo parziale ai commi nn. 44 e 52 e può essere utilmente letta all’indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=38634 . Com’è noto, il contratto di lavoro a tempo parziale si caratterizza rispetto al normale contratto di lavoro per la diversa quantità temporale della prestazione lavorativa e più precisamente, per tempo parziale, si intende l’orario inferiore rispetto all’orario normale di lavoro indicato all’art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 66 del 2003 o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi. La modifica legislativa del dicembre scorso, con riferimento alla possibilità e quindi al potere del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione (c.d. clausole flessibili del contratto), rimette non più all’accordo delle parti di determinare limiti e modalità del potere datoriale ma, alla contrattazione collettiva. Egualmente, sempre la contrattazione collettiva, dovrà prevedere condizioni, modalità e termini del potere datoriale di aumentare la durata della prestazione lavorativa (c.d. clausole elastiche del contratto). Sempre con riferimento alle modalità di esecuzione del contratto, sale a 5 giorni (prima era di 2 giorni) il preavviso in favore del lavoratore in caso di utilizzo da parte del datore della clausole flessibili ovvero elastiche. Altro aspetto che è stato toccato dalla modifica legislativa, è quello della trasformazione dei contratti. E’ reintrodotto il diritto di precedenza per il lavoratore part-time, in previsione di assunzioni a tempo pieno per le mansioni uguali o equivalenti e sarà data priorità nella trasformazione dei contratti da tempo pieno a part-time se chiesta per necessità di assistenza quotidiana al coniuge, ai figli o ai genitori affetti da patologia oncologica grave, con necessità di assistenza quotidiana o per i genitori lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio portatore di handicap.
Avv. Andrea Doardo |
|