A partire dal prossimo 1 maggio 2015 sarà in vigore la nuova indennità di disoccupazione.
L’indennità (denominato NASPI), può essere chiesta da tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e soci lavoratori delle cooperative; sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Spetta a coloro che hanno involontariamente perso il posto di lavoro e quindi a coloro che sono stati licenziati ovvero si sono dimessi per giusta causa. Spetta anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro purché questa (risoluzione) avvenga nell’ambito della procedura conciliativa prevista dall’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.
Oltre ad aver involontariamente perso il posto di lavoro è anche necessario:
a) poter far valere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
b) poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità NASPI sarà poi corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione sommate negli ultimi quattro anni.
Infine l’indennità viene corrisposta solo su domanda dell’interessato da presentare esclusivamente con modalità telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza e la prestazione decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione.
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