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CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA : importanti novità.

Lo scorso 30 dicembre 2014 tra Federmanager e Confindustria è stato siglato l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti del settore industria.

Il contratto, che ha efficacia dal 01 gennaio 2015 e che contiene interessanti e rilevanti novità in tema di “trattamento minimo complessivo di garanzia” e di “compensi legati ai risultati” apporta anche significative modifiche alla “indennità supplementare” e ai “termini di preavviso”.

Quanto alla indennità supplementare sul modello del contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti da pochi giorni in vigore (decreto legislativo 04.03.2015 n. 23), l’accordo di rinnovo del 30.12.2014 riscrive completamente l’articolo sull’indennità (cd. supplementare) dovuta al dirigente in caso di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato. Com’è noto la contrattazione collettiva ha previsto che il licenziamento del dirigente debba essere sempre giustificato con obbligo di esposizione della motivazione del licenziamento nella lettera di recesso da intimarsi per atto scritto. Sempre la contrattazione collettiva prevede poi che, qualora sia accertata dal Collegio Arbitrale ovvero dall’Autorità Giudiziaria l’illegittimità del licenziamento, al dirigete spetti oltre alla indennità sostitutiva del preavviso anche una indennità supplementare. Questa indennità, che era prima determinata tra un minimo ed un massimo, con il nuovo Ccnl è stata sostituita da un sistema di indennizzo crescente in funzione dell’aumento dell’anzianità aziendale (in analogia come abbiamo scritto al contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti). Per la precisione, l’indennità è graduata in cinque diverse fasce (cfr. art. 19 Ccnl), in funzione appunto alla anzianità aziendale, da un minimo di due (2) fino ad un massimo di ventiquattro (24) mesi. Infine, e la modifica non è di poco significato, non è più previsto l’aumento di questa indennità nel caso in cui l’età del dirigente sia ricompresa tra i 50 e i 59 anni. Questo indennizzo ulteriore e automatico riconosciuto dal vecchio Ccnl Industria-Dirigenti è stato totalmente abrogato dall’Accordo del 30.12.2014.

Quanto al preavviso dovuto al dirigente, il nuovo accordo prevede termini diversi da rispettare in caso di risoluzione del rapporto di lavoro; termini che anche in questo caso sono diretti a valorizzare sempre più l’anzianità di servizio del dirigente. Infatti, il periodo di preavviso è oggi ricompreso tra un minimo di 6 mesi (fino a due anni di anzianità) ed un massimo di 12 mesi (oltre 15 anni di anzianità); nel caso in cui il rapporto di lavoro si risolva per iniziativa del dirigente (dimissioni) il preavviso dovuto da quest’ultimo al proprio datore di lavoro si riduce ad un terzo di quello sopra precisato.

Resta solo da chiarire che il Ccnl specifica che l’anzianità aziendale da prendere in considerazione sia la complessiva anzianità maturata dal dirigente presso il medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla qualifica da lui ricoperta.


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