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NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO AGENTI DI COMMERCIO SETTORE INDUSTRIA : novità

A partire dal prossimo 1 settembre 2014 gli oltre 200.000 agenti di commercio rappresentati da Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs, Fiarc, Fnaarc, Usarci, Ugl e le ditte preponenti facenti parte di Confindustria, Confai e Confcooperative regoleranno il loro rapporto di agenzia con un nuovo Accordo Economico Collettivo. Infatti, lo scorso 30 luglio è stato sottoscritto il nuovo Accordo che sin da una prima lettura, apporta alcune interessanti novità.

La più rilevante certamente è quella apportata dall’articolo 2 che riguarda le variazioni al contratto, cioè quelle modifiche introdotte unilateralmente dal preponente al contratto di agenzia. Come è ben noto, queste variazioni vengono distinte a seconda dell’impatto (negativo) che si presume esse produrranno sulle provvigioni dell’agente : lievi, medie, rilevanti. Il nuovo Accordo Economico classifica come rilevante una variazione (negativa) alle provvigioni, superiore al 15% mentre precedentemente il limite era fissato al 20%.

Ma non è questa la novità più significativa.

L’attenzione deve infatti essere focalizzata sul penultimo comma dell’articolo 2. Qui, con una previsione certamente a dir poco, innova, si stabilisce che non solo le variazioni di rilevante entità, ma anche quelle di media entità (superiori al 5%), diano la facoltà all’agente di non accettarle e recedere così dal contratto di agenzia. In entrambe le situazioni quindi (variazione di rilevante entità e/o variazione di madia entità), il rapporto di agenzia cesserà per iniziativa della casa mandante, con tutte le conseguenze del caso.

Si tratta a ben considerare di una importante modifica alle regole che hanno sin qui governato la disciplina contrattuale degli agenti, poiché è evidente che la casa mandante dovrà ben valutare la variazione che intende apportare al contratto. Anche una variazione di poco superiore al 5%, la esporrebbe al rischio di perdere l’agente e dovergli pagare tutte le indennità maturare e conseguenti alla risoluzione del rapporto.

Le altre novità introdotte dell’Accordo Economico Collettivo del 30 luglio 2014 riguardano il termine entro il quale le proposte d’ordine si intendono accettate dal preponente che passa da 60 a 30 giorni (articolo 5); la tutela per le lavoratrici madri (articolo 13) che, in caso di gravidanza e puerperio, godranno di un periodo di sospensione del rapporto di agenzia che passa da 8 a 12 mesi e per lo stesso periodo durante la casa mandante non potrà nemmeno procedere alla risoluzione del rapporto; in caso di ritardo nel pagamento delle provvigioni (articolo 7), gli interessi per il ritardo sono quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002 e successiva modifica D.Lgs. n.192 del 9/11/2012.

Infine un corposo capitolo riguarda la cosiddetta indennità meritocratica, per la quale si rimanda ad un articolo successivo.


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