Il lavoratore che riceve la comunicazione del datore di lavoro di avvio della procedura ex art. 7 l. 604 del 1966 per l’intimazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve attivarsi immediatamente, anche prima della convocazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, per procurarsi l’assistenza di un legale nell’ambito della procedura (che andrà preceduta da approfondimenti sulle vicende del rapporto di lavoro, lo stato dell’impresa e degli organici, ecc.).
Nel corso della procedura dovrà essere valutata l’opportunità di chiedere ulteriori informazioni al datore di lavoro in ordine alle ragioni del licenziamento e soprattutto alle sue alternative (a partire dalla ricollocazione in ambito aziendale), avendo cura di far verbalizzare chiaramente tali richieste in quanto finalizzate ad una migliore valutazione della eventuale proposta conciliativa. Ove sia possibile raggiungere un accordo conciliativo si dovrà verificare che lo stesso abbia ad oggetto la sola vicenda del licenziamento opponendosi all’estensione della transazione a materie che non erano oggetto della procedura. Le ragioni dell’eventuale fallimento della trattativa, ove opportuno, devono essere adeguatamente verbalizzate dalla Commissione di conciliazione su richiesta del lavoratore.
Se la procedura avanti la direzione territoriale del lavoro si esaurisce senza accordo (o se non si svolge per mancata convocazione delle parti) il licenziamento deve essere impugnato stragiudizialmente entro 60 giorni dalla sua comunicazione e l’azione giudiziaria deve essere avviata entro i successivi 180 giorni utilizzando il nuovo rito previsto dalla legge 92 del 2012.
Considerati i tempi assai ridotti a pena di decadenza dall’azione, è fondamentale che il lavoratore anticipi al massimo ogni adempimento relativo, ad iniziare dal contatto con l’avvocato cui conferisce l’incarico e predisponga rapidamente ogni informazione e documenti necessari per valutare proponibilità e contenuti dell’azione. |