PADOVA
Gall. Trieste 5

Tel. 049 662580
Fax. 049 8219238
 

PIOVE DI SACCO

Via Roma 19
 


CATEGORIA E QUALIFICA : anche il responsabile di discount va inquadrato al I° livello del Ccnl Commercio

Una recente (14.02.2012) sentenza del Tribunale di Belluno - Sezione Lavoro, si è occupata del Contratto Collettivo del Commercio e Terziario e precisamente della corretta qualifica da attribuire ad un lavoratore che svolgeva mansioni di responsabile di un supermercato discuont.
La pronuncia è degna nota, perché indaga una problematica assai diffusa pronunciandosi sulla interpretazione da dare al Contratto Collettivo.
Come detto, la controversia era stata introdotta da un lavoratore occupato alle dipendenze di una cooperativa titolare quest’ultima di numerosi punti vendita. Il lavoratore si lamentava del fatto che non ostante le mansioni a lui affidate comportassero di fatto la direzione e gestione di un punto vendita (supermercato), sviluppato questo su di una notevole superficie, al quale erano addetti numerosi dipendenti e generatore di un rilevante fatturato, non ostante ciò, egli fosse sempre stato inquadrato al secondo livello del Contratto Collettivo del commercio e non invece al primo. La tesi del datore di lavoro, non potendo negare la realtà del punto vendita, era incentrata sul fatto che il supermercato in quanto discount aveva una gestione ed una organizzazione assai semplice, pochi fornitori, prezzi imposti, costante controllo da parte della sede della cooperativa e pertanto la sua direzione non richiedeva al suo gestore quei caratteri che invece erano richiesti per supermercati più complessi.
La sentenza in esame, legge l’articolo 97 del Contratto Collettivo secondo il quale appartengono al primo livello i lavoratori con funzioni di alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive e chiarisce come, per essere inquadrati in tale categoria non è necessario che al lavoratore venga affidata una autonomia operativa e una libertà di iniziativa così vaste da riguardare ogni aspetto della gestione del negozio. E’ invece sufficiente che nell’ambito delle responsabilità delegate al lavoratore siano demandati allo stesso caratteri di iniziativa e di autonomia operativa. A nulla rilevando la varietà dei prodotti commercializzati dal supermercato o negozio ovvero il numero dei fornitori dello stesso poiché nessuna distinzione è effettuata dal Contratto Collettivo per i discount.
Dunque un lavoratore al quale per le caratteristiche del punto vendita (discount) siano state delegate dal datore di lavoro, solo alcune responsabilità seppure tipiche di quella organizzazione aziendale, come la responsabilità della decisione circa la quantità e qualità della merce acquistata, la responsabilità della gestione del magazzino e il coordinamento dei dipendenti, va comunque qualificato come gestore o gerente di negozio e inquadrato al primo livello del Contratto Collettivo del commercio.


Home | Profilo | Lo studio | Dove siamo | Diritto del lavoro | Diritto civile | Filo diretto | Domiciliazione | Privacy


Avv. Andrea Doardo
- P.Iva 02528160282
Galleria Trieste, 5 - 35121 Padova - Tel. 049 662580 - Fax 049 8219238 - E-mail: info@avvocatodoardo.it