Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Bari (ordinanza del 22 settembre 2008 - Pres. ed est. Castellaneta), ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale del comma 1 bis dell’art. 21 legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui dopo l’art. 4 d.leg. 6 settembre 2001 n. 368, è stato inserito l’art. 4 bis, per contrasto con gli art. 3 e 117, comma I, della Costituzione.
Si tratta come è noto di quell’intervento legislativo attraverso il quale, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma, la illegittimità del contratto a tempo determinato per mancanza di specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine comporterebbe, non già la conseguenza che la apposizione del termine deve essere considerata priva di effetto ed il contratto deve essere dichiarato sin dall’inizio a tempo indeterminato, con conseguente diritto del lavoratore ad essere riammesso in servizio ed alla corresponsione delle retribuzioni dall’epoca in cui ha posto le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro, bensì soltanto il diritto di percepire un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Secondo la Corte d’Appello di Bari, questa novità legislativa viola l’art. 3 della Costituzione.
Infatti, sostiene la Corte, “… basti pensare che ove un altro lavoratore nelle stesse identiche condizioni dell’appellante, facesse valere le stesse ragioni di illegittimità ma con un giudizio introdotto in data successiva alla entrata in vigore della norma contestata, quel lavoratore avrebbe diritto alla riassunzione e non già alla indennità, non essendo a lui applicabile la norma transitoria.”
“Ne consegue - continua la Corte - che diverse persone, nella medesima situazione giuridica, si troverebbero a godere di una tutela dei propri diritti sensibilmente diversa senza alcuna giustificazione se non quella di aver proposto la domanda giudiziale in tempi diversi. Tutto ciò con evidente violazione del principio di ragionevolezza.”
La questione sollevata dalla Corte d’Appello è sembrata sin dall’estate scorsa assolutamente legittima e fondata poiché fra l’altro oltre alle censure sollevata dalla Corte non si può fare a meno di notare come la norma impugnata avanti la Corte Costituzionale penalizzi paradossalmente proprio coloro che per primi hanno fatto ricorso al Giudice mostrando così di voler reagire prontamente ad una violazione di legge.
Attendiamo dunque fiduciosi la pronuncia della Corte Costituzionale. |