Nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 24 ottobre 2007, recante disposizioni sulle modalità di rilascio e sui contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). A norma della disciplina vigente, il DURC, che “attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali” e, nel settore edilizio, “alle Casse edili”, è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dalla disciplina comunitaria; esso è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche, e nei lavori privati dell’edilizia. Il DURC viene rilasciato da INPS, INAIL, nonché, previa convenzione con INPS e INAIL, anche dagli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di previdenza obbligatoria e dalle Casse Edili. In via sperimentale e previa convenzione con INPS e INAIL, approvata dal Ministero del lavoro, il DURC può essere rilasciato anche dagli altri enti bilaterali, purché siano stati costituiti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro che hanno stipulato il contratto nazionale e che sono comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il DURC ha generalmente validità mensile. Non solo l’irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali dovuti, ma anche la violazione delle disposizioni di tutela del lavoro, presidiate dalle sanzioni penali e amministrative, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, osta al rilascio del DURC per i periodi indicati nell’allegato medesimo.
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