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Parliamo di ferie

Il diritto alle ferie retribuite, trova il suo primo riconoscimento legislativo in ordine di importanza, nell’art. 36 della Costituzione “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”.
La funzione assegnata alle ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche e di permettere nel contempo la soddisfazione delle esigenze ricreative. Di conseguenza, dal momento che ognuno rimane libero di scegliere le modalità di godimento delle ferie, non è illegittimo lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata alle dipendenze di altri datori di lavoro, durante il periodo di ferie. Invece, sospende il decorso del periodo di ferie, la malattia ovvero l’infortunio occorso sia al lavoratore, che ad un suo figlio.
Per quanto riguarda la durata minima delle ferie, il nostro legislatore con il d.lgs. n. 66 del 2003 ha recepito la direttiva europea n. 93/104/CE stabilendo all’art. 10 che “… il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.” Interessante è sapere che le ferie maturano, come si dice, pro rata, cioè in maniera progressiva e proporzionale sulla base dei periodi di lavoro effettivo. Vanno equiparati al lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie, anche il periodo di malattia, il congedo per maternità e i congedi parentali. Ugualmente devono computarsi i giorni di assemblea e quelli di permesso sindacale. Il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo, ma su espressa richiesta del lavoratore devono essere assegnate almeno due settimane di seguito.
Ai sensi dell’art. 2109 del codice civile, spetta all’imprenditore stabilire, con un congruo preavviso, il periodo di godimento delle ferie. L’imprenditore deve però tenere conto degli interessi del prestatore di lavoro. Sul punto merita richiamare anche una sentenza della Corte di Cassazione (n. 13980 del 2000) che ha chiarito come “… l’imprenditore deve organizzare il periodo delle ferie in modo utile per le esigenze dell’impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi.”. Il lavoratore che si assenti dal lavoro unilateralmente, adducendo come motivazione la fruizione delle ferie, incorre in un inadempimento di notevole importanza che può anche legittimare il licenziamento.
Il godimento del periodo minimo di ferie dal 2003 (quattro settimane all’anno), non può essere sostituito (nemmeno per i dirigenti) da una indennità economica. Anzi, è prevista una sanzione amministrativa per il datore di lavoro che viola tale obbligo.


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