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PIOVE DI SACCO

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Uso degli strumenti aziendali a fini personali
L’uso personale degli strumenti di aziendali di lavoro (telefono, auto, fotocopiatrice, fax, cancelleria, ecc.) da parte del dipendente e la conseguente irrogazione della sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro, costituisce una fattispecie che si presenta assai di frequente all’attenzione dei Giudici.

Gli strumenti aziendali sono di proprietà dell’imprenditore e quindi vanno utilizzati nei modi e secondo le istruzioni del datore di lavoro.
Nessun problema sorge quando il datore di lavoro ha espressamente autorizzato l’uso personale degli strumenti, sempre che ovviamente non si esageri e si venga così meno al fondamentale dovere di lavorare durante l’orario di lavoro.

I problemi sorgono quando in mancanza di espressa autorizzazione, l’uso personale sia giustificato dal dipendente sulla base di una autorizzazione implicita o tacita del datore di lavoro. In questi casi si deve accertare se vi sia stata da parte del datore di lavoro mera tolleranza ovvero una consapevole accettazione del comportamento e in questo caso solo quindi, autorizzazione. Acconsentire ad una o due telefonate durante la giornata lavorativa al familiare non è la stessa cosa che permettere ripetute e lunghe telefonate personali davanti agli altri colleghi.

Le conseguenze di un uso personale non autorizzato di un bene aziendale, possono essere l’irrogazione della sanzione disciplinare e, ove dimostrato, il risarcimento del danno.
Quanto alla sanzione disciplinare, se trattasi di sanzione cosiddetta minore (rimprovero verbale o scritto, multa, sospensione dal lavoro dalla retribuzione), essa deve essere espressamente prevista dal codice disciplinare come conseguenza di quella determinata infrazione; se invece il datore di lavoro ritiene giustificato adottare la sanzione del licenziamento, questa non è necessario sia prevista dal codice disciplinare perché la fattispecie è disciplinata direttamente dalla legge.
Avv. Andrea Doardo

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