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IL DANNO DIFFERENZIALE
Si sente spesso parlare di danno differenziale, cerchiamo di capire, a grandissime linee, di cosa si tratta.
Innanzi tutto, per sgomberare ogni possibile equivoco, quanto ci si riferisce al danno differenziale siamo nell’ambito del rapporto di lavoro (privato o pubblico); non c’è infatti danno differenziale in altre situazioni come, nell’infortunio derivante dalla circolazione stradale, nella responsabilità medica, nella responsabilità professionale, etc.
Solo quindi quanto c’è stato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, possiamo parlare di danno differenziale ed il motivo è abbastanza semplice. 
Le malattie professionali o l’infortunio sul lavoro sono assistite dall’INAIL nel senso che, indipendentemente dalla colpa di qualcuno (datore di lavoro) e anche a prescindere dalla individuazione del responsabile del danno, gli effetti pregiudizievoli dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, sono indennizzati dall’INAIL. Il sistema previdenziale - assicurativo interviene sempre (indipendentemente dalle colpe) per garantire mezzi adeguati al lavoratore per affrontare lo stato di bisogno derivante dalla perdita della capacità lavorativa (temporanea o permanente). Però il lavoratore è anche una persona la cui integrità psicofisica è tutelata direttamente dalla Costituzione (art. 32) e dunque merita, come tutti, se ha subito un danno ingiusto, l’integrale ristoro dei danni subiti. Nel momento in cui l’integrale ristoro dei danni subiti, secondo la valutazione medico legale fatta attraverso le tabelle milanesi, (oggi recepite nei Tribunali italiani come parametro di valutazione uniforme del danno non patrimoniale), supera la somma accordata all’infortunato o al malato dall’INAIL a titolo di indennizzo, a questa differenza viene dato il nome di danno differenziale.
Il danno differenziale è l’espressione in termini aritmetici della differenza tra il risarcimento dovuto dal datore di lavoro (ove l’infortunio o la malattia professionale siano addebitabili ad una sua responsabilità) e l’indennizzo assicurativo INAIL.
Con una importante precisazione tuttavia.
Infatti il confronto aritmetico tra le due voci - danno da responsabilità civile e indennizzo INAIL, confronto necessario per individuare il danno differenziale, risponde ad un principio di basilare giustizia che vuole che non si possa percepire per il medesimo danno due volte il risarcimento e dunque, ecco l’operazione aritmetica e la differenza. Ma tale principio di giustizia, non vale se il risarcimento è stato riconosciuto per voci di danno diverse che non sono indennizzate dall’INAIL e dunque non vanno messe in conto, ad esempio : il danno biologico da invalidità temporanea, il danno biologico permanente inferiore alla franchigia del 6%, il danno esistenziale, il danno morale soggettivo, il danno biologico da morte del congiunto. Queste voci di danno non sono riconosciute, né pagate dall’INAIL e dunque, non vanno conteggiate quando si dovrà effettuare il confronto.

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Avv. Andrea Doardo
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