La lettera di impegno all’assunzione firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore costituisce un accordo precontrattuale che sancisce il reciproco interesse alla definitiva sottoscrizione del contratto di lavoro e alla sua “ufficializzazione”, per esempio tramite la comunicazione anticipata di assunzione al centro per l’impiego.
Se poi il datore di lavoro non rispetta gli impegni, il lavoratore può agire per il risarcimento del danno subito, specie ove abbia, nel frattempo, lasciato un posto di lavoro effettivamente esistente. Si è in presenza di un contratto preliminare e quindi, oltre a poter richiamare tutti i principi generali del contratto (correttezza delle parti, interpretazione secondo buona fede eccetera), nell’ipotesi di inadempimento del promittente datore di lavoro, pur non potendo derivare una costituzione obbligatoria del rapporto di lavoro, sulla base di quanto pattuito in tale impegno (per esempio inquadramento, retribuzione, contratto collettivo di riferimento eccetera) si possono individuare parametri certi per una capitalizzazione del danno.
Se il patto preassuntivo, viceversa, non è stato rispettato dal lavoratore, il datore può agire nei suoi confronti, incombendo però sul datore stesso il difficile onere di dimostrare il danno subito, tentando di chiedere, ad esempio, il rimborso di quanto abbia effettivamente speso per eventuali corsi di abilitazione. |