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CONTRATTO AGENZIA : clausola risolutiva espressa e budget.

E’ assai frequente nei contratti di agenzia la previsione che il mancato raggiungimento da parte dell’agente di un determinato budget commerciale, comporti la facoltà per il preponente di risolvere con effetto immediato il contratto stesso. La clausola, di solito prevede anche espressamente che all’agente non spetti, né il preavviso ovvero l’indennità sostituiva dello stesso ex articolo 1750 codice civile, né l’indennità di scioglimento del contratto ex articolo 1751 codice civile.

Si tratta di una previsione che adotta il meccanismo della clausola risolutiva espressa disciplinata, in generale per tutti i contratti, dall’articolo 1456 codice civile, la cui diretta e incondizionata applicazione al contratto di agenzia tuttavia, non è così scontata. Questo meccanismo infatti, che prescinde dall’importanza dell’inadempimento (cfr. articolo 1455 codice civile), impedendo il controllo giudiziario su tale fondamentale requisito, se è certamente legittimo in generale per tutti contratti, trova qualche ostacolo nel contratto di agenzia, essendo a quest’ultimo applicabile certamente anche l’articolo 2119 del codice civile che ammette si il recesso in tronco, ma solo “… qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.”.

Cioè in altre parole, la domanda che dobbiamo porci e alla quale ha dato una importante risposta la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10934 del 2011, è se prevale l’articolo 2119 c.c. che richiede sempre e comunque una causa grave per arrivare alla rottura in tronco del rapporto di agenzia, oppure se le parti possono ex articolo 1456 c.c. preventivamente decidere quali cause a loro insindacabile giudizio determinano la rottura in tronco del rapporto ? E’ chiaro che se si sposa la prima soluzione, le clausole dei contratti di agenzia denominate “clausole risolutive espresse”, saranno valide ma, per essere efficaci e determinare la risoluzione in tronco del rapporto, dovranno sempre e comunque passare sotto il vaglio del giudice che valuterà se il comportamento verificatosi è così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Con la seconda soluzione invece, come abbiamo già scritto, una volta che si verifica il comportamento predeterminato, il contratto è risolto semplicemente con l’invio di una raccomandata, senza che il giudice possa sindacare la gravità dell’inadempimento.

A questo primo importante problema, si aggiungano poi tutte le perplessità sollevate sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza circa la possibilità per le parti (rectius preponente), di inserire tra i comportamenti che portano alla rottura del contratto per colpa dell’agente, la previsione a carico dell’agente stesso di un minimo di fatturato. Si è infatti autorevolmente sostenuto come, non rientri affatto tra gli obblighi dell’agente e per i quali gli viene corrisposta la provvigione, quello di far raggiungere al preponente un certo fatturato; e ancora, come non sia comunque possibile addebitare all’agente il dato, peraltro dallo stesso difficilmente controllabile, del mancato raggiungimento del budget, senza portare contestualmente da parte del preponente la prova che tale insuccesso è dovuto al comportamento inadempiente dell’agente e non invece a circostanze diverse ed esterne al suo comportamento e tutto ciò in particolare modo quando il budget è sostanzialmente irrealistico.

Problemi e dubbi gravi dunque che, al di là della già richiamata recente sentenza della Corte di Cassazione che sembrerebbe dare forza alla tesi che esclude la legittimità del meccanismo della clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia, continueranno ad agitare gli interpreti e soprattutto le parti coinvolte.

Una risposta certa però è possibile fin d’ora darla.

Possiamo infatti affermare che, qualsiasi sia la soluzione adottata nel caso concreto e quindi anche in caso di validità della clausola risolutiva espressa e del suo meccanismo, non si potrà solo per tale motivo fare a meno di riconoscere e pagare all’agente l’indennità di cessazione del rapporto ex articolo 1751 c.c. Questa infatti, a differenza del preavviso che può essere escluso, per espressa ed inderogabile disposizione di legge, spetta sempre all’agente a meno che la causa di risoluzione non sia valutata dal giudice così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Dunque al di là della clausola risolutiva espressa, per negare all’agente l’indennità ex art. 1750 c.c. c’è bisogno di una verifica da parte del giudice sulla gravità dell’inadempimento.


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