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Si deve giustificare anche un solo giorno di malattia
La malattia costituisce una causa di impossibilità della prestazione lavorativa; essa è più precisamente uno stato patologico acuto che rende temporaneamente inabili al lavoro. Vi sono pertanto malattie che non impediscono la normale esecuzione della prestazione (ad es. disturbi cardiaci non gravi, carie dentaria, ecc), mentre talvolta si chiama malattia l’assenza dovuta in concreto ad una causa che malattia non è, come quando si rimane assenti in convalescenza, ovvero per sottoporsi a controlli medici.

Durante la malattia il lavoratore si assenta giustificatamene dal posto di lavoro; non può essere licenziato (salvo che il licenziamento sia motivato da giusta causa); ha diritto di percepire il trattamento economico ovvero la prestazione assistenziale sostitutiva e decorre l’anzianità di servizio.

Il lavoratore malato deve immediatamente comunicare al datore di lavoro la sopravvenienza della malattia (anche a mezzo di telefonata) e poi deve provare lo stato di malattia attraversa la certificazione medica che gli rilascia il suo medico curante. In particolare la documentazione medica è costituita dall’attestato di malattia (certificato) che va consegnato al datore di lavoro nei termini fissati dai contratti collettivi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che, oltre a provare la sussistenza della malattia, contiene anche la prognosi (data di inizio e quella finale presunta della malattia); e poi dal certificato di diagnosi (da trasmettere solo all’INPS) contenente anche la specificazione della causa della malattia.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 17898 del 22 agosto 2007) ha stabilito che le assenze per malattia anche della durata di un solo giorno devono essere giustificate dal certificato medico, se il datore di lavoro lo richiede. E’ chiaro che l’invio del certificato di malattia o attestato di malattia al datore di lavoro soddisfi la necessità di giustificare l’assenza più di quanto non faccia la semplice comunicazione verbale, e ciò anche alla luce del fatto che l’indennità di malattia a carico dell’INPS scatta dal quarto giorno, mentre i primi tre sono a carico dell’azienda.

Il Giudice ha piena sindacabilità sui certificati medici di malattia del lavoratore e ciò sia con riferimento alla effettiva sussistenza della malattia, sia soprattutto con riferimento alla idoneità della malattia diagnosticata a giustificare l’assenza. Peraltro, quest’ultimo aspetto del controllo, è altamente difficoltoso poiché nell’attestato di malattia, come abbiamo visto, il lavoratore non è tenuto a indicare la diagnosi, così che il datore di lavoro non è messo a conoscenza della causa della malattia. Tuttavia la Corte di Cassazione ha stabilito che “Il diritto alla riservatezza non esonera il lavoratore dall’allegare e provare la gravità dell’infermità da lui stesso denunciata ai fini della sospensione della prestazione lavorativa” (Cass. n. 6982 del 1994).

Avv. Andrea Doardo


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