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Demansionamento e risarcimento del danno

L’applicazione nella pratica quotidiana dell’articolo 2103 del codice civile “Mansioni del lavoratore” è argomento da sempre molto discusso.

Trovano infatti fondamento e disciplina in questo articolo numerose fattispecie e fra queste quella del cosiddetto demansionamento e/o dequalificazione professionale che si manifesta quando il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattuali. In particolare sono considerate inferiori e quindi non rispettose dell’articolo 2103 c.c. quelle nuove mansioni che rallentano o bloccano del tutto la professionalità del dipendente.

E’ interessante approfondire cosa deve intendersi per professionalità.

La professionalità del lavoratore deve essere intesa come la combinazione tra il bagaglio di conoscenze già acquisite dalla persona operando in quel determinato settore e quanto questa può ancora apprendere in relazione al contesto che quotidianamente la circonda. Ogni decisione del datore di lavoro che blocca o rallenta significativamente questo processo evolutivo va considerata demansionamento e obbliga il datore di lavoro a risarcire il danno cagionato al lavoratore.

La prova del demansionamento, non è a carico del lavoratore, che si può limitare a descrivere e provare le mansioni concretamente svolte, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare che l’adibizione del lavoratore, per sua decisione, a quelle specifiche mansioni non ha comportato il demansionamento dello stesso.

Quanto al risarcimento del danno vi sono giudici che lo ritengono implicito nel demansionamento ed altri che invece richiedono al lavoratore una prova specifica su tale punto.

In ogni caso tuttavia, la quantificazione del danno avviene in modo cosiddetto equitativo, cioè lasciato al libero convincimento del giudice. Quest’ultimo di solito adotta come base di calcolo l’ultimo stipendio percepito dal lavoratore prima del demansionamento e quindi in base al grado di demansionamento, alla durata dello stesso (è esperienza comune che il depauperamento del bagaglio professionale del lavoratore si aggrava sempre di più con il decorso del tempo), viene individuata una quota di retribuzione mensile che va moltiplicata per i mesi di demansionamento ed attualizzata al momento della decisione.

Per chi vuole approfondire l’argomento si possono richiamare, tra le numerosissime sentenze, la recente del Tribunale di Napoli del 15 febbraio 2011 n. 4708 e la Cassazione a Sezioni Unite del 2006 n. 6572.


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