PADOVA
Gall. Trieste 5

Tel. 049 662580
Fax. 049 8219238
 

PIOVE DI SACCO

Via Roma 19
 


Videosorveglianza e diritti

IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO NELLE PICCOLE IMPRESE

 

 

L’art. 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) al fine di garantire un’effettiva tutela dei lavoratori, finalizzata ad evitare forme di controllo destinate ad avere effetti sulle relazioni aziendali con possibili riflessi soprattutto di natura disciplinare, ha previsto che “l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” è vietato. Fanno eccezione al divieto quei sistemi che si rendono necessari per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, ma in tali casi la loro installazione è comunque subordinata al previo accordo con le rappresentanze sindacali, oppure in mancanza di accordo o del sindacato, alla previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Dal 1970 anno di entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori le possibili modalità di controllo si sono inimmaginabilmente sofisticate e complicate (forme di controllo sulla posta elettronica, su sistemi “vocali”, su palmari, su attività legate all’esperimento di nuovi modelli di produzione, su controlli satellitari relativi ai percorsi effettuati, ecc.) e hanno via via interessato sempre più, anche quei datori di lavoro con pochi dipendenti (ristoranti, pizzerie, tabaccherie, ricevitorie, farmacie, stazioni di servizio, ecc.), che in passato non pensavano a tale tipo di tutela.

Conseguentemente è enormemente cresciuto l’impegno delle D.P.L. nelle attività di rilascio delle autorizzazioni, che per inciso dovrebbero essere evase entro il termine massimo di 60 giorni (D.M. 12 gennaio 1995 n. 227).

D’altra parte, il rischio per l’imprenditore è alto poiché, non solo l’attivazione delle telecamere senza la previa autorizzazione comporta una responsabilità penale, ma anche la sola installazione delle telecamere seppure non funzionanti, costituisce illecito penalmente sanzionabile.

Una risposta alle sempre maggiori richieste di autorizzazioni è stato dato dalla D.P.L. di Modena che con un protocollo sottoscritto lo scorso 8 febbraio, ha coinvolto nella delicata fase di verifica, le associazioni dei commercianti della provincia con funzioni di certificazione e garanzia.


Home | Profilo | Lo studio | Dove siamo | Diritto del lavoro | Diritto civile | Filo diretto | Domiciliazione | Privacy


Avv. Andrea Doardo
- P.Iva 02528160282
Galleria Trieste, 5 - 35121 Padova - Tel. 049 662580 - Fax 049 8219238 - E-mail: info@avvocatodoardo.it