In relazione al decorso della prescrizione, occorre distinguere tra il diritto a qualifica superiore e il diritto alle eventuali maggiori retribuzioni che ne conseguono. Il primo (diritto alle mansioni superiori) soggiace all'ordinario termine di prescrizione (10 anni), mentre al secondo (diritto alle differenze retributive), si applica il termine di prescrizione breve di 5 anni, ancorché le differenze retributive siano richieste come conseguenti al riconoscimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. di una superiore qualifica. Con la precisazione ulteriore che, nesun rilievo ai fini del decorrere della prescrizione ha il fatto che vi sia o meno la consapevolezza da parte del lavoratore, circa il proprio diritto ad un trattamento superiore. (Cass. n. 18284 del 13 agosto 2009).
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