PADOVA
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PIOVE DI SACCO

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Contratto di agenzia

Il nuovo testo dell’art. 1749 cod. civ., come sostituto dell’art. 4 del d.lgs. n. 65/99, nello stabilire il principio di carattere generale che il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede, ha posto a carico del preponente medesimo, al fine di una gestione trasparente del rapporto, lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell’agente la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più analitico possibile, delle provvigioni dovute; ha riconosciuto all’agente il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed, in particolare, un estratto dei libri contabili; ed ha, infine, sanzionato con la nullità ogni patto contrario.

Come evidenziato dalla dottrina, l’obbligo del preponente di comportarsi con lealtà e buona fede si risolve nel corrispondente obbligo di seguire, nei rapporti con l’agente, quelle regole generali di comportamento che un preponente di media correttezza e lealtà si sente in dovere di adottare; il che significa che il preponente deve comportarsi in modo tale da evitare quegli abusi che possono comportare un danno per l’agente.

Per effetto di tale norma inderogabile, il preponente deve rispettare una sostanziale trasparenza, fornendo all’agente tutte quelle informazioni attinenti la sua attività produttiva, che in qualche modo possono incidere sul regolare svolgimento del rapporto nonché tutta la documentazione necessaria per l’esecuzione dell’incarico.

Ciò significa che attualmente, l’agente è titolare di un vero e proprio  diritto di accesso a tutti i documenti - in possesso del preponente - che sono utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Di conseguenza il preponente, ove richiesto (anche giudizialmente) ha un vero e proprio obbligo a fornire la documentazione e le informazioni richieste dall’agente al fine di consentire l’esatta ricostruzione dell’andamento anche contabile, del rapporto di agenzia.

Pertanto, se ai fini dell’accertamento del diritto alla indennità ex art. 1751 doc. civ. e della sua quantificazione, gli elementi, anche documentali, in possesso dell’agente non sono sufficienti, essendo, invece, necessaria, a tale scopo, l’acquisizione e la conoscenza di ulteriori dati che, essendo nella esclusiva disponibilità della società preponente, possono essere introdotti nel presente procedimento soltanto a seguito di una istanza di esibizione documentale, ai cui effetti la società appellante non può pretendere di sottrarsi, essendo pienamente consapevole che l’unico strumento, sostanziale e processuale, che l’agente ha a disposizione per far valere il suo diritto alla indennità ex art. 1751 cod. civ. è quello di accedere, ex art. 1749 cod. civ., ai documenti, in possesso della società preponente, dai quali poter desumere l’esatta situazione contabile esistente fra le parti, lo sviluppo del fatturato e la gestione della clientela.


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