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Licenziamento del dirigente

Dopo molti anni di accese discussioni e contraddittorie decisioni, la Corte di Cassazione con l’importante sentenza n. 7880 del 2007 ha fissato il principio secondo il quale, le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (contestazione scritta, possibilità di difesa del lavoratore, immediatezza della contestazione, ecc.), devono essere applicate anche al licenziamento dell’intera categoria dirigenziale, senza distinzione di livelli.
Adesso, una recentissima sentenza, sempre della Corte di Cassazione (n. 12403 del 2008), chiarisce che queste garanzie vanno estese anche a quei licenziamenti che impugnati dal dirigente, hanno dato vita ad una vertenza giudiziaria.
Il caso specifico riguardava un direttore generale licenziato per fatti inerenti il cattivo andamento dei conti aziendali. Il dirigente aveva proposto impugnazione avverso il licenziamento, quando però il principio di diritto affermato dalla Cassazione nel 2007 non era ancora consolidato. La Corte ha così chiarito che quel principio in base al quale, lo ripetiamo, le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 Statuto dei Lavoratori si applicano a tutti i dirigenti (apicali o meno) deve essere applicato dai Giudici, anche alle cause sorte anteriormente alla pronuncia della Corte, ma non ancora definitivamente decise.
La dichiarazione di illegittimità del licenziamento del dirigente, comporta conseguenze diverse da quelle che si verificano in caso di illegittimità del licenziamento del lavoratore dipendente, infatti per il dirigente non si parla di tutela obbligatoria o reale (applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), ma più semplicemente di licenziamento non assistito da giustificatezza o giusta causa con la conseguente applicazione delle tutele previste dalla contrattazione collettiva.


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