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Contratto di agenzia

Meritano essere segnalate due recenti sentenze di merito che hanno affrontato e deciso due questioni che si presentano frequentemente in tema di contratto di agenzia.

La prima (Tribunale di Grosseto del 25 luglio 2007) riguarda il tema dell’indicazione, nella lettera di recesso per giusta causa del contratto di agenzia, delle motivazioni che sottendono alla stessa.
La questione si pone, poiché nel rapporto di lavoro subordinato vige la norma di cui all’art. 2 della legge n. 640 del 1966 secondo la quale, le motivazioni del licenziamento possono essere comunicate in un secondo tempo rispetto alla lettera di licenziamento ed a fronte della richiesta del lavoratore licenziato. Secondo la sentenza del Tribunale invece, nel rapporto di agenzia non sarebbe applicabile il citato articolo, cosicché sarebbe da escludersi la possibilità della successiva illustrazione delle ragioni del recesso. Così infatti ha motivato il Tribunale : “La ricorrenza di una giusta causa di recesso dal contratto di agenzia deve, necessariamente e imprescindibilmente, essere enunciata nella lettera di recesso.”

L’altra sentenza (Tribunale Roma del 23 novembre 2007) affronta l’annosa questione della distinzione tra il contratto di agenzia e quello di procacciamento d’affari.
Secondo il Tribunale, caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente nell’ambito di una determinata zona territoriale, realizzando in tal modo con il preponente una non un’episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal proponente. Invece, il rapporto di procacciatore d’affari, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni. Mentre dunque la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.


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