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PIOVE DI SACCO

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Indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia
Il rapporto che lega la maggior parte degli agenti di commercio alla ditta mandante, detta anche proponente, è a tempo indeterminato. Questo significa che al momento della conclusione del contratto le parti, agente e mandante hanno ritenuto di non specificare la data in cui il rapporto dovrà intendersi cessato. In tali casi è regola generale, applicabile anche al contratto di agenzia, quella che lascia libere entrambe le parti di recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso. A differenza dunque del rapporto di lavoro subordinato, nel rapporto di agenzia, mandante ed agente possono liberarsi del vincolo contrattuale senza dover fornire alcuna giustificazione, ma solo rispettando una semplice procedura che ha come scopo quello di ridurre al minimo i disagi per la parte che viene “abbandonata”.
Quindi, nel rapporto di agenzia a tempo indeterminato, il mandante o proponente può decidere, a suo insindacabile giudizio, di non avvalersi più della collaborazione di quel determinato agente/rappresentante e così far cessare il rapporto.

Da tempo tuttavia, nel caso in cui l’iniziativa di far cessare il rapporto sia presa dal mandante, quest’ultimo si trova in una seria situazione di incertezza circa le conseguenze economiche di questa scelta : dovrò corrispondere al mio agente l’indennità di cessazione del rapporto ? e se devo corrisponderla, a quanto ammonta ?

A queste domande ha cercato di dare, una chiara e definitiva risposta, da ultima la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006 nella causa C-465/04, Honyvem - De Zotti.
La Corte doveva esprimersi sulla legittimità degli accordi economici collettivi che regolamentano in Italia l’attività degli agenti e rappresentati, accordi conclusi nel 1992, nella parte in cui disciplinano l’indennità di cessazione del rapporto detta anche indennità di scioglimento del contratto. Questi accordi collettivi, affievolendo lo spirito meritocratico della disciplina europea, hanno esteso a tutti gli agenti il diritto alla indennità di scioglimento del contratto, indipendentemente dalla plusvalenza apportata per il loro tramite all’azienda, ma per fare ciò hanno sacrificato l’importo dovuto all’agente che risulta di gran lunga inferiore a quello che spetterebbe in base alla normativa europea.
Infatti, nella citata sentenza, pei i giudici comunitari, il sistema di calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia previsto dalla contrattazione collettiva italiana, nel dare un po’ a tutti, per la parte in cui dà di meno ai più efficienti, non è conforme alla disciplina europea, la quale è viceversa improntata a criteri fortemente meritocratici volti a compensare maggiormente gli agenti che abbiano generato plusvalore per il preponente. Questi agenti dunque, tenuto sempre presente che la richiesta di pagamento dell’indennità deve essere fatta al mandante nel termine di decadenza di un anno dalla cessazione del rapporto, prima di accettare dal mandante una indennità di scioglimento del contratto calcolata in base agli accordi economici collettivi in vigore, farebbero bene ad informarsi sulla entità della predetta indennità così come calcolata, non in base agli accordi collettivi, ma alla norma di legge e precisamente in base all’art. 1751 del codice civile. La differenza c’è sempre e di solito, è assai rilevante.

In secondo luogo, sempre in ragione del fatto che la direttiva europea n. 86/653 sugli agenti commerciali che ha configurato il nuovo art. 1751 del codice civile, introduce un’indennità di tipo assolutamente meritocratico che tende a compensare poco o nulla chi non abbia significativamente incrementato il portafoglio, anche la ditta mandante, qualora ritenga di non aver ricevuto sostanziali miglioramenti per mezzo dell’attività prestata dall’agente in suo nome, potrà negare allo stesso qualsiasi indennità di cessazione del rapporto.

In conclusione quindi, seppure la vicenda non possa certamente dirsi né conclusa, né esaurita (si rifletta anche sul fatto che la nullità della disciplina collettiva comporterebbe anche il venir meno dell’obbligo in capo ai proponenti di accantonare annualmente una quota dell’indennità di cessazione del rapporto presso l’Enasarco), possiamo affermare che dal marzo dello scorso anno è suggerita alle parti del rapporto di agenzia e rappresentanza una particolare cautela, non solo al momento della estinzione del rapporto, ma anche al momento della conclusione di un nuovo contratto poiché nessuno dubita che è in quel momento che le parti, adeguatamente consapevoli ed informate dei propri diritti, possono prevenire le inevitabili liti che la contraddittoria normativa spesso genera.

 Avv. Andrea Doardo

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