il contratto lavoro
a termine è attualmente disciplinato dal d. lgs 368\2001 art. 4 per
il quale è possibile la apposizione di un termine al contratto di lavoro.
tale termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto
(c.d. forma scritta ad substantiam) a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo. il datore di lavoro ha l’obbligo
di consegnare al lavoratore copia del contratto entro 5 giorni dalla sua
stipulazione (art. 1 comma 3 d. lgs 368\2001). l’apposizione di un termine
al contratto di lavoro
a termine è subordinata alle c.d. clausole di contingentamento ovvero
limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi di categoria
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. il termine
può essere prorogato, previo consenso del lavoratore, una sola volta e
per la medesima attività lavorativa cui si riferisce il contratto
di lavoro a termine, purché vi siano ragioni obiettive e la durata
complessiva del contratto non superi i tre anni (art. 4 d. lgs 368\2001).
il rapporto si considera a tempo indeterminato laddove manchi il requisito
della forma scritta o di sostanza. se un lavoratore è riassunto entro
dieci o venti giorni dalla scadenza di un contratto a tempo determinato,
il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. se invece si
tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle
senza soluzioni di continuità, il contratto si considera a tempo determinato
dalla data di stipula del primo contratto
di lavoro a termine (art. 5 commi 3 e 4 d. lgs 368\2001). il recesso
dal contratto a tempo determinato è legittimo solo se sorretto da giusta
causa. diversamente il lavoratore ha diritto alle retribuzioni che sarebbero
maturate fino alla scadenza del contratto, detratto quanto ha percepito,
o avrebbe potuto percepire da un'altra occupazione usando l’ordinaria
diligenza. la sede principale è a padova in via altinate n. 72. oltre
alla sede di padova, lo studio dell’avvocato
doardo è aperto anche a piove di sacco.
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